IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Considerato  che  il consiglio comunale di Brugnato (La Spezia) non
ha provveduto a deliberare, ai  sensi  dell'art.  59  della  legge  8
giugno  1990,  n. 142, il proprio statuto entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
  Considerato,  altresi',  che  la  citata  rappresentanza   non   ha
provveduto  al  cennato  adempimento neanche entro il 17 ottobre 1991
data indicata nell'atto di diffida del prefetto  di  La  Spezia  come
termine  decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio alla
procedura di scioglimento del consiglio comunale;
  Ritenuto che con il reiterato comportamento omissivo  il  consiglio
comunale  di  Brugnato (La Spezia) abbia disatteso un preciso obbligo
prescritto  dalla  legge,  di  carattere  essenziale  ai   fini   del
funzionamento della civica amministrazione;
  Visto l'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n.
142;
  Visto il decreto del prefetto di La Spezia n. 942/GAB.13.2.7 del 23
ottobre  1991 con il quale il consiglio comunale sopracitato e' stato
sospeso;
  Sulla proposta del  Ministro  dell'interno,  la  cui  relazione  e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il consiglio comunale di Brugnato (La Spezia) e' sciolto.